COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Eccellenza – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 23 del 8/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 30 – Reclamo G.S. Genoa Club Mignanego avverso la squalifica del calciatore Romeo Andrea per cinque giornate – Gara Fezzanese – Genoa Club Mignanego del 16.12.2001 C.U. n. 22 del 20.12.2001
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Eccellenza - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 23 del 8/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 30 - Reclamo G.S. Genoa Club Mignanego avverso la squalifica del calciatore Romeo Andrea per cinque giornate - Gara Fezzanese - Genoa Club Mignanego del 16.12.2001
C.U. n. 22 del 20.12.2001
Con la seguente motivazione “Romeo Andrea – espulso - a gioco fermo sputava in faccia ad un avversario” il G.S. squalificava per cinque giornate il calciatore, tesserato per il G.S. Genoa Club Mignanego. Contro tale sanzione propone reclamo alla Commissione Disciplinare il G.S. Genoa Club Mignanego, chiedendo la riduzione della pena perché il proprio tesserato, insultato e colpito con una manata al volto da un avversario aveva istintivamente portato la mano alla bocca credendo di avere un versamento di sangue, ed aveva sputato in avanti colpendo “involontariamente” proprio l’avversario.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo non può trovare accoglimento.
L’assunto difensivo non trova riscontro sugli atti ufficiali ed appare evidente che, se i fatti si fossero svolti nella maniera esposta dalla reclamante, l’arbitro non avrebbe certamente assunto il grave provvedimento d’espulsione a carico del calciatore.
Il reclamo va pertanto respinto e la sanzione inflitta in primo grado, equa e conforme ai parametri usualmente applicati per la tipologia d’infrazione, confermata.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo come sopra proposto dal G.S. Genoa Club Mignanego in ordine alla squalifica del calciatore Romeo Andrea e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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