COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Eccellenza – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo del calciatore Calisi Patrick, tesserato per l’A.C. Sammargheritese, avverso la squalifica per tre giornate – Gara Casellese-Sammargheritese del 10.2.2002 Campionato Eccellenza C.U. n. 29 del 14.2.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Eccellenza - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 - Reclamo del calciatore Calisi Patrick, tesserato per l'A.C. Sammargheritese, avverso la squalifica per tre giornate - Gara Casellese-Sammargheritese del 10.2.2002 Campionato Eccellenza C.U. n. 29 del 14.2.2002. L’arbitro della gara in epigrafe espelleva, al 19’ del 2°t. il calciatore Calisi Patrik, tesserato per l’A.C. Sammargheritese, perché “prendeva un avversario per le orecchie spintonandolo via. In seguito gli sputava colpendolo al petto”. Alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. si è opposto in proprio, con reclamo di rito, il calciatore che motiva la richiesta di riduzione affermando di aver preso per l’orecchio un avversario dopo che questi lo aveva ripetutamente insultato e colpito con uno sputo in faccia. Aveva quindi sputato per terra per una sorta di riflesso condizionato senza assolutamente colpire l’avversario. Chiede quindi la riduzione della squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento. La versione fornita dal ricorrente non trova riscontro sugli atti ufficiali, che prevalgono per regolamento sulle dichiarazioni di parte e la sanzione, equa ed appropriata all’infrazione commessa, va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dal calciatore Calisi Patrick e dispone l’incameramento della tassa versata. Comunicato Ufficiale N° 32 del 07/03/2002 Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., - vista la dichiarazione di codesta Società, portante rinuncia al Campionato di Calcio a Cinque Femminile; con richiesta di svolgere solo attività del Settore Giovanile; - ritenuto che i motivi che giustificano la rinuncia a partecipare al Campionato di competenza sono sufficienti a concedere l’autorizzazione alla Società a partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica conservando l’anzianità di affiliazione (28.07.1998) ed il numero di matricola (911348), ma di non riconoscere il mantenimento del vincolo delle calciatrici già per essa tesserate durante la stagione 2000/2001. premesso quanto sopra; ha accolto l’istanza, autorizzando la Soc. O.S. Val Steria a partecipare per la stagione sportiva 2001/2002 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica conservando l’anzianità di affiliazione e il numero di matricola, disponendo altresì, lo svincolo di autorità a favore delle calciatrici previsto dall’art. 110 n. 1 N.O.I.F., a cura dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. con decorrenza 19.11.2001
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