COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 15 del 31/10/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Decisioni del Giudice Sportivo Gara MASONE TURCHINO – POL. ARENZANO del 21/10/2001 Reclamo: POLISPORTIVA ARENZANO

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 15 del 31/10/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Decisioni del Giudice Sportivo Gara MASONE TURCHINO - POL. ARENZANO del 21/10/2001 Reclamo: POLISPORTIVA ARENZANO Con reclamo datato 24/10/2001, La Società Pol. ARENZANO ha adito il Giudice Sportivo, avverso la regolaità della gara. Il reclamo è inamissibile poichè la società istante non ha fornito prova di aver contestualmente inoltrato a mezzo raccomandata, copia del reclamo alla Società controparte, così come prescritto dall'articolo 29 /5-7 del C.G.S. ne consegue, ai sensi dell'articolo 29/9 che l'inosservanza della suddetta formalità costituisce motivo di inamissibilità del reclamo stesso, precludendone l'esame. Per il suddetto motivo si delibera: a) di respingere il reclamo disponendo l'addebitamento della relativa tassa. b) di rendere ufficiale pubblicandolo, il risultato conseguito sul campo MASONE TURCHINO - POLISPORTIVA ARENZANO 3 - 2
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it