COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 – Reclamo dell’U.S. Athletic Club avverso la squalifica dell’allenatore Raffaele De Ferrari fino al 30 Marzo 2002 – Gara Athletic Club-Lagaccio del 1.1.2002 Campionato di Promozione. C.U. n.25 del 17.1.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 - Reclamo dell'U.S. Athletic Club avverso la squalifica dell'allenatore Raffaele De Ferrari fino al 30 Marzo 2002 - Gara Athletic Club-Lagaccio del 1.1.2002 Campionato di Promozione. C.U. n.25 del 17.1.2002 Propone rituale reclamo l’U.S. Athletic Club avverso la squalifica del Signor Raffaele De Ferrari fino al 30.3.2002, comminata dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione “Allontanato (ripetutamente recidivo). Protestando per una decisione tecnica, entrava sul terreno di gioco ed offendeva pesantemente sia l’arbitro sia un suo assistente. Durante lo svolgimento del II tempo, si posizionava nelle vicinanze del 2° assistente profferendo ingiurie e minacce ed inveendo contro la terna arbitrale”. La società reclamante ritiene la sanzione “del tutto sproporzionata alla realtà di quanto effettivamente accaduto” sostenendo sussistere elementi di contraddittorietà tra il resoconto dell’arbitro e quello di un suo assistente nel riferire i fatti ed il comportamento del proprio tesserato. Tali argomentazioni sono state riproposte dal rappresentante del sodalizio in sede di audizione. Il reclamo non può trovare accoglimento. L’attenta lettura del referto arbitrale mette in evidenza, in maniera chiara e coerente, che il De Ferrari: - era stato allontanato dal terreno di gioco al 44’ del p.t. quando, a seguito di una protesta per una decisione tecnica, e non ostante fosse già stato richiamato in precedenza per ben due volte, era entrato sul terreno di gioco ed aveva pesantemente offeso l’arbitro; - aveva insultato l’assistente che aveva dovuto richiedere l’intervento dell’arbitro perché non intendeva abbandonare il terreno di gioco; - nel secondo tempo posizionandovi al di fuori del terreno di gioco nei pressi dell’altro assistente rivolgeva ingiurie, per tutta la durata del secondo tempo, all’intera terna arbitrale. L’esame dei referti degli assistenti non mette in evidenza, come sostenuto dalla reclamante, alcuna contraddizione con quanto riferito dall’arbitro, anzi il primo assistente relaziona in maniera più precisa e circostanziata il comportamento del De Ferrari dopo l’allontanamento, già succintamente riferito dall’arbitro. Tali risultanze, unitamente alla recidività del soggetto, richiamata nella sentenza di primo grado ma ben nota anche a questo giudicante, induce il Collegio a ritenere equa la sanzione ed a confermarla. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Albaro Athletic Club e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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