COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 – Reclamo U.S.C. Golfodianese avverso la squalifica del calciatore Novaro Mario fino al 31.12.2003. Gara Golfodianese-Voltrese del 3.3.2002 Campionato Promozione C.U. n. 32 del 7.3.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 - Reclamo U.S.C. Golfodianese avverso la squalifica del calciatore Novaro Mario fino al 31.12.2003. Gara Golfodianese-Voltrese del 3.3.2002 Campionato Promozione C.U. n. 32 del 7.3.2002 L’U.S.C. Golfodianese ha presentato rituale reclamo avverso la decisione in oggetto, così motivata dal primo giudice: “Novaro Massimo (Golfodianese) - Espulso per recidività in ammonizioni formali, alla notifica del provvedimento si avvicinava all'arbitro e tentava di colpirlo, volontariamente, con un pugno al volto. Grazie al rapido spostamento del corpo, l'arbitro riusciva ad evitare il colpo, caricato con forza. Veniva fatto allontanare dai compagni.”. La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione affermando che il Novaro non aveva tentato di colpire l’arbitro con un pugno, ma l’aveva solo minacciato col braccio alzato ed in quel momento ed in quella posizione era stato fermato ed allontanato dai compagni. Il reclamo merita l’accoglimento. Occorre subito respingere la tesi difensiva della reclamante perché i fatti contestati, siccome descritti sul referto di gara in modo chiaro e coerente, risultano pienamente provati. Dunque è provato che il Novaro ebbe a sferrare un pugno all’arbitro e che questi riuscì a schivarlo grazie al rapido spostamento del corpo. Questa Commissione ha sempre severamente sanzionato gli atti di violenza indirizzati all’arbitro, in specie quando gli stessi cagionano danno e sono premeditati. Nel caso in esame, però, il gesto del calciatore, per sua fortuna e grazie ai riflessi dell’arbitro, non ha prodotto l’effetto per il quale è stato compiuto, talché la sanzione va inflitta tenendo conto dei parametri usualmente applicati nei casi di “grave tentativo di violenza nei confronti dell’arbitro”. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S.C. Golfodianese, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Novaro Mario dal 31.12.2003 al 31.12.2002. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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