COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 16 del 8/11/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. N. 8 – Reclamo G.S. Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Jordan Rocca fino al 31.12.2002. Gara Castagna Quarto-Pieve Ligure del 29.9.2001 Campionato 1° categoria C.U. n. 11 del 4.10.2001.
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Prima Categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 16 del 8/11/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. N. 8 – Reclamo G.S. Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Jordan Rocca fino al 31.12.2002. Gara Castagna Quarto-Pieve Ligure del 29.9.2001 Campionato 1° categoria
C.U. n. 11 del 4.10.2001.
Il G.S. squalificava il sig. Jordan Rocca, calciatore del G.S. Castagna Quarto che era stato espulso al 51’ del 2°t. perché a seguito di una mischia per un diverbio tra calciatori delle due squadre, aveva cercato di colpire l’arbitro con un calcio, attingendolo solo di striscio al fianco destro all’altezza dell’anca senza procurargli dolore.
Con motivato reclamo proposto nei termini il G.S. Castagna Quarto contesta il resoconto arbitrale sostenendo l’involontarietà del gesto del calciatore ed affermando che nell’occasione il Rocca era venuto a contatto con l’arbitro in maniera fortuita quando in occasione di un diverbio tra i calciatori aveva cercato di ostacolare l’arrivo di un proprio compagno. Conclude con la richiesta d’annullamento della sanzione e in subordine, di riduzione della squalifica con applicazione, anziché del criterio temporale, di quello di squalifica a giornate di gara.
E’ intervenuto in giudizio a rafforzare verbalmente il reclamo, il rappresentante del G.S. Castagna Quarto.
Osserva la Commissione che l’istanza può trovare accoglimento per la sola richiesta subordinata.
L’arbitro della gara, con supplemento di rapporto, ha confermato in giudizio quanto già scritto sugli atti di gara, precisando che il calciatore gli aveva “volontariamente” tirato un calcio all’altezza dell’anca colpendolo di striscio senza procurargli dolore.
Va pertanto respinta la tesi difensiva del sodalizio ricorrente in merito all’intenzionalità del gesto del calciatore, mentre per ciò che concerne la durata della sanzione, questa può essere mitigata tenuto conto che l’arbitro non ebbe a riportare conseguenze né il colpo gli aveva provocato dolore alcuno.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal G.S. Castagna Quarto, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Jordan Rocca dal 31.12.2002 al 30.9.2002.
Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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