COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 86 – Reclamo del calciatore Valisnieri Claudio, tesserato per la Soc. San Michele avverso la squalifica fino al 30 marzo 2003. Gara San Michele-Pro Recco del 19.1.2002 Campionato 1° categoria C.U. n. 39 del 2.5.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Prima Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 86 - Reclamo del calciatore Valisnieri Claudio, tesserato per la Soc. San Michele avverso la squalifica fino al 30 marzo 2003. Gara San Michele-Pro Recco del 19.1.2002 Campionato 1° categoria C.U. n. 39 del 2.5.2003 Con decisione apparsa sul C.U. n. 26 del 24.1.2002 il Giudice Sportivo squalificava fino al 31.5.2002 il calciatore Valisnieri Claudio, tesserato per la Soc. San Michele espulso per aver spintonato con molta vigoria “con le mani sul petto” l’arbitro. Poiché nell’occasione l’ufficiale di gara, circondato da calciatori della Soc. San Michele era stato spinto da uno di loro, riconosciuto dalla divisa ma non identificato, che lo aveva fatto cadere a terra e quindi l’aveva colpito, in modo violentissimo, con un calcio al basso ventre procurandogli un intenso persistente dolore, il giudice sportivo, in applicazione dell’art. 2/2 CGS, sospendeva il capitano della squadra, in attesa dell’identificazione del colpevole. A conclusione delle indagini, la società comunicava il nominativo del reo, individuato sulla base di spontanee dichiarazioni di calciatori partecipanti alla gara, nella persona del n. 8 Montaldo Diego e aggiungeva altresì che “in base a dichiarazioni verbali raccolte ha individuato nella persona del tesserato Valisnieri Claudio l’autore di un contatto fisico successivo con il Direttore di gara”. Dal che l’aggravamento della squalifica del calciatore a tutto il 30.3.2003. Contro tale sanzione ha proposto rituale reclamo il calciatore Valisnieri Claudio, protestandosi innocente in merito a quanto riferito dal sodalizio, producendo alcune dichiarazioni di persone presenti alla gara tendenti a scagionarlo dai fatti denunciati dalla Società. In giudizio, in sede d’audizione, il Valisnieri ha insistito su quanto già esposto sul reclamo ed ha chiesto l’annullamento dell’appendice aggravatoria della squalifica. Il reclamo merita l’accoglimento. Come chiaramente sancito dal CGS, il giudizio sportivo, in merito a fatti relativi allo svolgimento delle gare, si svolge esclusivamente sulla base delle risultanze ufficiali e, limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo e sfuggiti alla percezione degli ufficiali di gara, sulla base di riservate comunicazioni della Procura Federale o, se designati, del Commissario Speciale o del Commissario di Campo; talché è illegittimo assumere provvedimenti sanzionatori per fatti afferenti lo svolgimento delle gare sulla base di documenti o dichiarazioni prodotte da soggetti diversi da quelli più sopra elencati. Prassi corretta, nel caso in esame, è quella dell’assunzione diretta di provvedimenti disciplinari da parte della società, con possibilità d’appello del calciatore a questo giudicante secondo il disposto dell’art. 25 punto 7 CGS. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Valisnieri Claudio, annulla la decisione del Giudice Sportivo in ordine all’aggravamento della squalifica fino al 30.3.2003 e dispone la restituzione della tassa versata.
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