COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 – Reclamo U.L.S. Carcarese 1929 avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Ospedaletti Sanremo – Carcarese del 13.1.2002.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Prima Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 – Reclamo U.L.S. Carcarese 1929 avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Ospedaletti Sanremo - Carcarese del 13.1.2002. L’U.L.S. Carcarese 1929, con telegramma del 13.1.2002 indirizzato al Comitato Regionale Liguria preannunciava in forma generica un reclamo avverso la regolarità della gara Ospedaletti Sanremo - Carcarese del 13.1.2002, telegramma che, acquisito agli atti, provocava, da parte del Giudice Sportivo, la sospensione dell’omologazione del risultato (C.U. n. 25 del 17.1.2002). La Società dava seguito in data 15.1.2002 al preannuncio ed indirizzava al Giudice Sportivo le motivazioni chiedendo che le fosse assegnata la vittoria a tavolino perché l’A.C. Ospedaletti Sanremo aveva utilizzato, nella gara in argomento, il calciatore Borgna Michele che non ne aveva titolo perché squalificato. Con successiva lettera del 22.1.2002 l’U.L.S. Carcarese rinunciava formalmente al reclamo ed il Giudice Sportivo, con C.U. n. 26 del 24.1.2002, estingueva l’azione ed omologava il risultato della partita. Avverso tale decisione l’U.L.S. Carcarese ricorre alla C.D. con istanza del 1.2.2002 sostenendo che il G.S., a dispetto della propria rinuncia, avrebbe comunque dovuto decidere nel merito, perché l’art. 29 punto 12 CGS pone divieto assoluto al ritiro dei reclami in materia di posizione irregolare di calciatori. Premesso che il G.S. avrebbe dovuto tempestivamente convertire a questo giudicante, competente in materia per il disposto dell’art. 42 comma 3 CGS, il reclamo del 15.1.2002 impropriamente indirizzatogli, la C.D. visto il soprarichiamato art. 29 punto 12 CGS, decide di esaminare nel merito l’istanza dell’U.L.S. Carcarese 1929. Il reclamo, ritualmente e correttamente proposto, è fondato e deve trovare accoglimento. Presa visione degli atti ufficiali della gara in epigrafe, rilevato che alla stessa ha preso parte, nelle file dell’A.C. Ospedaletti Sanremo, il calciatore Borgna Michele che non ne aveva titolo perché squalificato come da C.U. n. 24 del 10.1.2002, la Commissione Disciplinare delibera, in applicazione dell’art. 12 punto 5 CGS, di infliggere all’A.C. Ospedaletti Sanremo la punizione sportiva di perdita della gara Ospedaletti Sanremo - Carcarese del 13.1.2002 col risultato di 0-2 Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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