COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Ceriano Coppa Lombardia 1° Categoria Gara del 09/09/2001 tra F.C. Molinello-S.S. Ceriano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S.S. Ceriano Coppa Lombardia 1° Categoria
Gara del 09/09/2001 tra F.C. Molinello-S.S. Ceriano
(Com. Uff. n. 9 del Comitato Regionale Lombardia datato 13/09/2001)
La società S.S. CERIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CATTANEO MARCO fino al 16/01/2002.
Lamentando che la sanzione comminata è eccessiva in quanto l’eventuale contatto tra il calciatore e l’Arbitro sarebbe stato puramente casuale.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S. rileva: che dal rapporto del direttore di gara emerge in modo inequivocabile che il calciatore CATTANEO ha volontariamente sgambettato l’Arbitro, dopo avergli rivolto una frase irriguardosa e aver cercato di trattenerlo con le mani. La versione dei fatti resa dalla reclamante non può essere accolta sia perché totalmente sfornita di prova sia perché in contrasto con le risultanze del rapporto che, quando, come nella specie, è privo di contraddizioni, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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