COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Dre.Vi. – Camp. 2°Cat. /Girone V Gara del 16.09.2001 tra Dre.Vi. – Peschiera Borromeo
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Dre.Vi. - Camp. 2°Cat. /Girone V
Gara del 16.09.2001 tra Dre.Vi. - Peschiera Borromeo
(Com. Uff. n. 17 del Comitato Provinciale di Milano datato 20.09.2001)
La società U.S. DRE.VI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MASTROPAOLOANDREA per 3 (tre) giornate.
Lamentando che la squalifica è eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: che la sanzione comminata dal G.S. appare equa in relazione al comportamento del calciatore che disinteressandosi del tutto del pallone colpiva volontariamente con due calci un avversario.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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