COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ass. S.S. Pievese, in merito alla posizione irregolare del calciatore, Diego Gallotta, nella gara, Ass. S.S. Pievese – A.S. Alpina del 23 settembre 2001 Campionato Juniores Provinciale Girone B

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ass. S.S. Pievese, in merito alla posizione irregolare del calciatore, Diego Gallotta, nella gara, Ass. S.S. Pievese - A.S. Alpina del 23 settembre 2001 Campionato Juniores Provinciale Girone B La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’Art. 29, comma V° e 42, comma VI°, C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’Art. 34, comma VII°, C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’Art. 29, comma IX°, C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la ASS.S.S. PIEVESE abbia inviato copia del reclamo alla A.S.Alpina e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo DICHIARA inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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