COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Santalbino – Camp. 1° Cat. / Girone H Gara del 30.09.2001 tra Oreno-Saltalbino
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Santalbino - Camp. 1° Cat. / Girone H
Gara del 30.09.2001 tra Oreno-Saltalbino
(Com. Uff. n. 12 del Comitato Regionale Lombardia datato 04.10.2001)
La società A.C. SANTALBINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il
calciatore AMBROSIO DAVIDE per 4 GARE.
Lamentando che il calciatore portatosi negli spogliatoi non ha avuto contatti con nessuna persona, tantomeno
con l’Arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S. rileva: il direttore di gara nel suo rapporto riferisce con precisione quanto avvenuto a fine gara:
il calciatore AMBROSIO DAVIDE rivolgeva all’Arbitro ripetute frasi di contenuto decisamente minaccioso.
Pertanto, anche se in assenza di atteggiamento ingiurioso la sanzione inflitta dal G.S. appare del tutto
adeguata, considerando che una giornata di qualifica è conseguente alla espulsione dal terreno di giuoco
del calciatore per doppia ammonizione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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