COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Madignanese – Camp. 3° Cat. / Com. Prov. Cremona – Girone A Gara del 30.09.2001 tra Madignanese-Romanengo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Madignanese - Camp. 3° Cat. / Com. Prov. Cremona - Girone A Gara del 30.09.2001 tra Madignanese-Romanengo La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società Pol. MADIGNANESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore ROSSI MAURO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società A.C. ROMANENGO non ha inviato le proprie controdeduzioni Rilevato che, come dal C.U. n. 42 datato 07.06.2001 del Comitato di Cremona il calciatore risultava squalificato per 2 (due) giornate e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Art. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S. la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla Soc. Romanengo la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla Soc. Romanengo l’ammenda di lit. 100.000= così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore ROSSI MAURO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 05.11.2001 il dirigente accompagnatore Sig. SALVI RAFFAELE, della Soc. ROMANENGO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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