COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Folgore – Camp. 3° Cat. / Com. Prov. Milano – Girone A Gara del 30.09.2001 tra Folgore Mil.-Frassati

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Folgore - Camp. 3° Cat. / Com. Prov. Milano - Girone A Gara del 30.09.2001 tra Folgore Mil.-Frassati La Commissionare Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società F.C. FOLGORE MILANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore MAURIZIO PROCOPIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società Pol. FRASSATI non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 3 datato 20.07.2001 del Comitato Regionale Lombardia il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. FRASSATI la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. FRASSATI l'ammenda di L. 100.000= così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore MAURIZIO PROCOPIO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 05.11.2001 il dirigente accompagnatore sig. Gentile Gianbattista della società FRASSATI. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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