COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del calciatore Alessandro Maenza Gara del 22.06.2001 tra Mondo Virtuale-Bar Molgora (Torneo Serale Vignate)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio del calciatore Alessandro Maenza Gara del 22.06.2001 tra Mondo Virtuale-Bar Molgora (Torneo Serale Vignate) (Com. Uff. n. 1 del Comitato Prov. Monza datato 05.07.2001) Il calciatore Maenza Alessandro ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 30 Giugno 2004. Lamentando che la sanzione era eccessiva inquanto non corrispondendo a verità quanto rapportato nella delibera. Chiedeva di essere ascoltato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42, n. 5 del C.G.S., ascoltato il reclamante, chiamati a chiarimento l’Arbitro ed i suoi due assistenti osserva: la versione resa in questa sede dal reclamante, che ha assunto di non aver tentato di colpire con un pugno l’Arbitro e di non avergli sputato, adducendo la responsabilità di quest’ultimo gravissimo atto ad un compagno di squadra, è stata inequivocabilmente smentita dal direttore di gara e dai suoi assistenti. L’Arbitro ed il primo assistente, che si trovava a circa un metro e mezzo, hanno, senza esitazione, confermato che il calciatore espulso per aver minacciato ed insultato l’Arbitro stesso, ha dapprima tentato di colpirlo con un pugno, trovandosi a meno di un metro di distanza, non riuscendo nell’intento perché trattenuto dai compagni e quindi lo ha raggiunto con uno sputo al volto e alla divisa all’altezza del petto. Il secondo assistente nulla ha potuto riferire in merito allo sputo ma ha confermato il tentativo di colpire con un pugno l’Arbitro messo in atto dal calciatore. In modo altrettanto inequivocabile sono emerse le minacce e le ingiurie rivolte al direttore di gara all’atto della espulsione ed il comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso al termine della gara. Su considerazione di quanto sopra la sanzione comminata dal G.S. appare del tutto condivisibile. Va infine evidenziato anche il comportamento processuale del reclamante che in questa sede ha tentato di addossare la responsabilità ad un compagno e non ha mostrato alcun segno di ravvedimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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