COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arcene – Camp. Prom. /Girone E Gara del 07.10.2001 tra Arcene-Casalbuttano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arcene - Camp. Prom. /Girone E Gara del 07.10.2001 tra Arcene-Casalbuttano (C.U. n. 13 del Comitato Regionale Lombardia datato 11.10.2001) La soc. G.S. ARCENE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inibito il Tecnico Sig. ALLIEVICLAUDIO fino al 12.12.2001. Lamentando che la motivazione “urtando” lievemente come si legge nella delibera del primo giudice è completamento errata in quanto il fatto (cioè l’urto) non è avvenuto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’Art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: dalle osservazioni svolte dalla lettura del referto arbitrale si rileva che il tecnico Sig. ALLIEVICLAUDIO seppur ha tenuto un comportamento errato, non ha affatto urtato l’arbitro. Pertanto, la sanzione inflitta appare eccessiva. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE L’inibizione del Tecnico Sig. ALLIEVICLAUDIO a tutto il 12.11.2001. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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