COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Veduggio – Camp. 1°Cat. /Girone A Gara del 07.10.2001 tra Riolago-Veduggio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Veduggio - Camp. 1°Cat. /Girone A
Gara del 07.10.2001 tra Riolago-Veduggio
(C.U. n. 13 del Comitato Regionale Lombardia datato 11.10.2001)
La Soc. VEDUGGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato i calciatori:STEFANOVALAGUSSA e AZIZAZIM fino al 06.03.2002.
Lamentando che l’AZIZ non ha commesso alcun gesto violento nei confronti dell’Arbitro, il quale ha perso i cartellini e la matita durante il parapiglia venutosi a creare dopo l’espulsione dell’AZIZ, la Soc. reclamante afferma inoltre che il VALAGUSSA non ha spinto da tergo l’Arbitro, che non poteva nemmeno vedere chi lo avesse spinto. Pertanto, chiede la revoca delle squalifiche comminata dal G.S. ai calciatori.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’Art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva:
Il reclamo non può trovare accoglimento considerato che il rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, indica chiaramente i comportamenti tenuti dai calciatori, AZIZ e VALAGUSSA, nei confronti del direttore di gara e posti a fondamento delle squalifiche comminate dal G.S. ai calciatori stessi.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la tassa.