COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Operese – Camp. Jun. Prov. /Girone D Gara del 07.10.2001 tra Operese-Algo (C.U. n. 10 del Comitato di Milano datato 11.10.01)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Operese - Camp. Jun. Prov. /Girone D
Gara del 07.10.2001 tra Operese-Algo
(C.U. n. 10 del Comitato di Milano datato 11.10.01)
La società Operese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ESPOSITOMICHELE sino al 7 ottobre 2004, sostenendo che i fatti riferiti dall’arbitro non rispondono a verità, perché smentiti da una videocassetta relativo all’incontro, di cui sarebbe in possesso.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S.
OSSERVA
La videocassetta cui accenna la reclamante non è stata prodotta e comunque anche se fosse stata prodotta nessun beneficio avrebbe potuto arrecare alla reclamante alla luce di quanto si legge all’art. 31 C.G.S. a2) a4).
Detti commi precisano che “gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni nei confronti di tesserati riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali (e tra questi vi è il referto arbitrale) indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Ed ancora: “Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione”.
Appare chiaramente che i commi dell’art. 31 C.G.S. non possono essere riferiti al caso in esame.
Esaminando il comportamento del calciatore esso è compiutamente descritto dal G.S. e leggendo il referto arbitrale si rileva che la sanzione inflitta dal G.S. è da ritenersi equa e corretta.
Il comportamento volgare dello sputo, che colpiva al petto l’arbitro, ripetute altre due volte senza riuscirvi, il tentativo di aggressione rivolto all’arbitro con due pugni, accompagnato da frasi volgare ed ingiuriose, anch’esso non riuscito solo perché schivato dall’arbitro, l’atteggiamento protrattosi anche dopo la gara nello spogliatoi dell’arbitro, atteggiamento con il quale l’Esposito intimava all’arbitro di alleggerire la sua posizione disciplinare, minacciandolo nel caso non si fosse attenuto portano alla conferma della sanzione inflitta.
Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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