COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA:CERNUSCO-SETTALESE – del 11.11.2001
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA:CERNUSCO-SETTALESE - del 11.11.2001
Al termine della gara l’Arbitro accompagnato dai dirigenti della Società Cernusco constatava con gli stessi che la propria autovettura, regolarmente consegnata prima dell’inizio della gara al dirigente accompagnatore della società ospitante sig. Brambilla Giuseppe ai sensi del punto 27, comma 1, punto 1) delle Normative Federali e Decisioni Ufficiali del C.R.L., per la stagione sportiva 2001-2002 pubblicate in allegate al C.U. n. 10 del 20.09.2001, aveva subito danni.In particolare risultavano evidenti ammaccature sul cofano.
Rilevato altresì che l’autovettura in questione al momento della consegna delle chiavi al dirigente della Società ospitante non presentava alcun danno visibile così come riportato sul modello di custodia dell’autovettura regolarmente controfirmato dal dirigente accompagnatore della Società Cernusco.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Cernusco la sanzione dell’ammenda pari a Lit. 300.000 per danni all’autovettura dell’Arbitro.
b) di fare obbligo alla Società Cernusco, in virtù della clausola compromissoria prevista dall’articolo 24 dello Statuto, di risarcire all’Arbitro i danni subiti alla propria autovettura.
Si da atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla gara in oggetto sono pubblicati nell’apposita sezione del presente Comunicato.