COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Casteggio Broni Camp. ecc./Girone A Gara del 07.10.2001 tra Casteggio Broni-Robbio (C.U. n. 13 del C.R.L. datato 11.10.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Casteggio Broni Camp. ecc./Girone A Gara del 07.10.2001 tra Casteggio Broni-Robbio (C.U. n. 13 del C.R.L. datato 11.10.2001) La Soc. Casteggio Broni ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ANDREA BALESTRA per 5 (cinque) gare. Lamentando che la sanzione era eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. Rileva: esaminati gli atti ufficiali e sentita la reclamante che la decisione del G.S. non merita alcuna censura, in quanto il primo giudice ha esattamente sanzionato il comportamento del calciatore ANDREA BALESTRA, che come risulta dagli atti ufficiali ha colpito con un calcio, a giuoco fermo, un avversario e quindi, a fine gara, uscito dagli spogliatoi ha sputato ad un altro avversario. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la tassa.
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