COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vittuone Camp. Prima/Girone M Gara del 14.10.2001 tra Vittuone – Arluno (Comm. Uff. n. 14 del C.R.L. datato 18.10.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Vittuone Camp. Prima/Girone M
Gara del 14.10.2001 tra Vittuone - Arluno
(Comm. Uff. n. 14 del C.R.L. datato 18.10.2001)
La società VITTUONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ANTONIO LOCATELLI per 6 (sei) GARE
Lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva considerando che il calciatore dopo il gesto avrebbe domandato scusa e si sarebbe scusato anche con il calciatore avversario.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: il ricorso non merita di esser accolto.
Alla luce dei principi giurisprudenziali di codesta Commissione il comportamento del calciatore LOCATELLI, pacifico ed incontestato dalla reclamante, è di gravità tale da meritare il provvedimento emesso dal primo giudice a prescindere da quello che è stato il successivo doveroso e corretto comportamento successivamente tenuto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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