COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Club Amici dello Sport Camp. Juniores Regionali/Girone B Gara del 06.10.2001 tra Lonatese-Amici dello Sport (C.U. n° 13 del C.R.L. datato 11.10.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Club Amici dello Sport Camp. Juniores Regionali/Girone B Gara del 06.10.2001 tra Lonatese-Amici dello Sport (C.U. n° 13 del C.R.L. datato 11.10.2001) La Società Club Amici dello Sport ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori Toia Samuele sino al 12.12.2001 e SPAGNOLI ALESSANDRO sino al 04.04.2002. Lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori erano eccessive. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., esaminati gli atti ufficiali, sentita la reclamante osserva che la decisione del G.S. non merita alcuna censura in quanto lo stesso ha esattamente sanzionato il comportamento dei due calciatori, chiaramente riportato nel rapporto di gara. La versione dei fatti resa dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro obiettivo non può trovare considerazione in questa sede facendo il rapporto dell’Arbitro piena prova ai sensi dell’art. 31 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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