COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Circ. Sport. Trevigliese Camp. Eccellenza/Girone B Gara del 21.10.2001 tra Besana-Trevigliese (C.U. n. 15 del C.R.L. datato 25.10.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Circ. Sport. Trevigliese Camp. Eccellenza/Girone B Gara del 21.10.2001 tra Besana-Trevigliese (C.U. n. 15 del C.R.L. datato 25.10.2001) La Soc. C.S. Trevigliese ha proposto reclamo essendo che il calciatore SCUOTTO LIVIO, (tesserato A.C. Besana) ha partecpiato alla gara in oggetto non avendovi titolo essendo stato squalificato per due gare in relazione alla gara di coppa Italia BRERA-BESANA del 27.09.2001 (C.U. n° 12 del 04.10.2001) La Commissione disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. e che la Soc. reclamante ha inviato copia del reclamo alla controparte, come da ricevuta di raccomandata agli atti, risulta che ai sensi dell’art. 14 comma 10.1 le squalifiche per una o più giornate di gara inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni (l’immissione della lettera F nel testo del nuovo codice di giustizia sportiva allegati al C.U. n. 28 è frutto di un mero errore materiale, facilmente rilevabile). Dunque il calciatore Livio Scuotto aveva pieno titolo a partecipare alla gara di campionato, oggetto del reclamo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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