COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Monte Cremasco Camp. 2° Cat./Girone T Gara del 07.11.2001 tra Pol. Monte Cremasco-Aurora Crema in merito alla posizione del calciatore Seturri Denis

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Monte Cremasco Camp. 2° Cat./Girone T Gara del 07.11.2001 tra Pol. Monte Cremasco-Aurora Crema in merito alla posizione del calciatore Seturri Denis La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, osserva che ai sensi dell’art. 42 comma 3 del C.G.S. i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara vanno proposti nel termine di 15 giorni dallo svolgimento della gara. Nella specie la gara è stata disputata il 07.10.2001 ed il reclamo è stato affidato alla posta come da timbro apposto sulla busta il 25.10.2001 e cioè oltre il termine sopra indicato. Il reclamo quindi va dichiarato inammissibile. Rileva però la Commissione Disciplinare che ai sensi dell’art. 42 comma 7 del C.G.S. “decorso annullamento il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società e del tesserato con il solo rispetto dei termini di prescrizioni di cui all’art. 18 del Codice”. Tanto premesso e ritenuto si dichiara il reclamo INAMMISSIBILE e dispone di incamerare la relativa tassa.
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