COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.O. Mompiano Categoria Under 21/Girone A Gara del 21.10.2001 tra U.S.O. Mompiano-Lograto (C.U. n. 10 del Comitato Prov. di Brescia del 25.10.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.O. Mompiano Categoria Under 21/Girone A Gara del 21.10.2001 tra U.S.O. Mompiano-Lograto (C.U. n. 10 del Comitato Prov. di Brescia del 25.10.2001) La Soc. U.S.O. MOMPIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MAIFRINI GIOVANNI per sei (6) gare. Lamentando che il rapporto dell’arbitro non risulta corrispondente a quanto avvenuto a fine gara, ed in ogni caso la sproporzione della sanzione comminata dal G.S. rispetto a quanto addebitato al calciatore MAIFRINI GIOVANNI. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: nel suo referto l’arbitro descrive con precisione quanto avvenuto a fine gara. Tale ricostruzione dei fatti ha valore probatorio, non rilevando la dichiarazione del vice brigadiere dei carabinieri allegata dalla reclamante. Sebbene a seguito di un grave atto di violenza subito da un compagno di squadra, risulta che il calciatore MAIFRINI GIOVANNI ha spintonato e scalciato l’aggressore. Non risulta però che il calciatore GALVANI MARCO del Lograto abbia riportato conseguenze fisiche, invece riportate in modo grave dal calciatore DANIELI FRANCESCO, ricoverato in ospedale. Pertanto la sanzione disciplinare può essere attenuata. Tanto premesso, e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE la squalifica al calciatore MAIFRINI GIOVANNI a quattro (4) gare Si dispone l’accredito della tassa a favore della reclamante.
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