COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Gerenzanese Camp. 3° Cat./Girone B Gara del 21.10.2001 tra Pro Juventute – Gerenzanese (C.U. n. 8 del Comitato di Legnano datato 25.10.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Gerenzanese Camp. 3° Cat./Girone B Gara del 21.10.2001 tra Pro Juventute - Gerenzanese (C.U. n. 8 del Comitato di Legnano datato 25.10.2001) La società sportiva GERENZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BERNARDELLI ANDREA per 5 (cinque) gare; sostenendo che il proprio tesserato avrebbe rivolto una frase scurrile ad un calciatore avversario, mentre avrebbe tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento civile ed educato, pur manifestando il suo disappunto verso il provvedimento di espulsione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: nel referto, fonte primaria di prova, l’arbitro descrive con precisione il comportamento tenuto dal calciatore BERNARDELLI ANDREA, il quale, a seguito di una decisione tecnica del direttore di gara, prima gli rivolgeva frasi ingiuriose e dopo l’espulsione lanciava la maglia a terra e proseguiva con le ingiurie, costringendo i compagni a trascinarlo a viva forza fuori dal terreno di giuoco. Il comportamento sopra descritto merita la sanzione inflitta dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 di incamerare la tassa.
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