COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 3 dell’11/07/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. SETTECANNOLI di Palermo – (avverso esito GARA MUSSOMELI/SETTECANNOLI del 17.6.2001 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY OFF – C.U. n° 57 del 20.6.2001) – Proc. n° 329/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 3 dell’11/07/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. SETTECANNOLI di Palermo – (avverso esito GARA MUSSOMELI/SETTECANNOLI del 17.6.2001 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY OFF – C.U. n° 57 del 20.6.2001) – Proc. n° 329/A – Con appello proposto e pervenuto a questa Decidente in data 22 Giugno 2001, la Società Settecannoli chiede il ribaltamento del risultato di spareggio, in quanto nei due incontri non c’e’ stata la stessa uniformità; La Commissione Disciplinare rileva quanto segue: Il predetto appello non fa seguito ad una pronunzia resa dal Giudice di primo esame: infatti a norma dell’art. 19 n°2 lett. b), i reclami avverso agli esiti della gara vanno proposti al giudice sportivo in prima istanza; La Commissione Disciplinare giudica a norma dell’art. 26 n° 1, in seconda istanza avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici Sportivi. Va, altresì, aggiunto che a norma dell’art. 26 n° 8 con il reclamo di seconda istanza non si possano sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo nella precedente istanza; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa, non versata, di £. 200.000.=.
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