COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. CALTAGIRONE (CT) – (avverso inibizione Taccia Sergio al 31.01.2002, squalifica calciatori Lo Iacono Danilo al 31.12.2002, Boria Santo per 5 gare, Lanza Marco per 4 gare e Aleo Salvatore per 3 gare – GARA CALTAGIRONE/TRECASTAGNI del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” – C.U. n. 26 del 21.11.2001) – Proc. n. 100/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. CALTAGIRONE (CT) - (avverso inibizione Taccia Sergio al 31.01.2002, squalifica calciatori Lo Iacono Danilo al 31.12.2002, Boria Santo per 5 gare, Lanza Marco per 4 gare e Aleo Salvatore per 3 gare - GARA CALTAGIRONE/TRECASTAGNI del 18.11.2001 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” - C.U. n. 26 del 21.11.2001) - Proc. n. 100/A Con atto ritualmente proposto, l’appellante ha chiesto la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, ritenendo le stesse eccessive rispetto a quanto realmente ascrivibile ad ogni singolo tesserato. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: si appalesa corretta la rubricazione e la quantificazione delle sanzioni operate dal Giudice Sportivo, la cui decisione ritiene questa Decidente di potere in toto condividere. Infatti, emerge incontestabilmente dagli atti ufficiali di gara che ogni tesserato raggiunto da provvedimento disciplinare, si è reso disponibile di un comportamento antiregolamentare particolareggiante descritto dal Direttore di gara o dagli Assistenti Arbitro; Fra l’altro, alcuni dei comportamenti censurati, sono aggravati dalla loro reiterazione, e quindi sanzionati con maggiore sanzione; P.T.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto, e di addebitare la relativa tassa reclamo di L. 200.000.=, non versata.
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