COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. COLLESANO (PA) – (avverso squalifica calciatore Gianvecchio Antonino per 4 gare – GARA COLLESANO/RIVIERA DEI MARMI del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) – Proc. n° 104/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
S.C. COLLESANO (PA) – (avverso squalifica calciatore Gianvecchio Antonino per 4 gare – GARA COLLESANO/RIVIERA DEI MARMI del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) – Proc. n° 104/A –
Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica in epigrafe indicata ritenendola eccessiva, in quanto pur ammettendo la protesta, sia pur animata, del proprio tesserato non e’ mai trascesa in tono minaccioso ed aggressivo ;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
La condotta posta in essere dal tesserato in epigrafe indicato e’ senz’altro deprecabile e censurabile ed e’ anche ammessa e riconosciuta dall’odierna appellante;
In ordine al “quantum” ritiene questa Decidente che può essere ricondotta in un periodo di tempo più limitato in quanto il fatto, se pur censurabile e deprecabile, non si e’ estrinsecato in avvenimenti dannosi per il direttore di gara;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Gianvecchio Antonino (S.C. Collesano);
senza addebito di tassa, non versata.
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