COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI SOCIO CULTURALE NAPOLA (TP) – (avverso ammenda £. 400.000.=; squalifica fino al 30.6.2005 calciatore Sig. Buffa Michele; GARA S.C. NAPOLA/PROCIDINA dell’11.11.2001 – C.U. n° 25 del 14.11.2001) – Proc. N° 110/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
SOCIO CULTURALE NAPOLA (TP) – (avverso ammenda £. 400.000.=; squalifica fino al 30.6.2005 calciatore Sig. Buffa Michele; GARA S.C. NAPOLA/PROCIDINA dell’11.11.2001 – C.U. n° 25 del 14.11.2001) – Proc. N° 110/A –
L’appellante chiede che siano annullate entrambe le sanzioni indicate in epigrafe, ritenendo non obiettive le descrizioni dei fatti fornite dal Direttore di gara e, con riferimento alla punizione del Sig. Buffa, non avendo questi colpito l’arbitro;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, acquisito supplemento di referto e sentiti il rappresentante della Società e il Sig. Buffa, alla presenza del genitore, osserva:
1) L’affermazione del Sig. Buffa, ripetuta in udienza, non ha trovato riscontro negli atti di gara;
2) Il direttore di gara, interpellato in proposito, ha confermato di avere riconosciuto il Sig. Buffa l’autore del fatto di averne riscontrato l’identità all’atto dell’intervento della Forza Pubblica;
3) Vanno, tuttavia, considerate le conseguenze che il gesto del Sig. Buffa, invero modeste,hanno causato al direttore di gara e va considerata altresì la minore età del calciatore, ai fini della determinazione della sanzione, che va limitata come in dispositivo;
4) Non si ravvisa la possibilità di una riduzione della sanzione della ammenda, per il fatto di estranei unitamente al Sig. Buffa;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare a tutto il 30.6.2003 la sanzione a carico del calciatore Buffa Michele (S.C. Napola);
di confermare la sanzione dell’ammenda di £. 400.000.= a carico della Società appellante;
senza addebito di tassa.
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