COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI C.S. LIPARI (ME) – (avverso punizione sportiva perdita gara 0-2; penalizzazione punti 1 in classifica; ammenda £. 400.000.=, oltre sanzioni accessorie – GARA GESCAL/LIPARI del 10.11.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 27 del 28.11.2001) – Proc. n° 120/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI C.S. LIPARI (ME) – (avverso punizione sportiva perdita gara 0-2; penalizzazione punti 1 in classifica; ammenda £. 400.000.=, oltre sanzioni accessorie – GARA GESCAL/LIPARI del 10.11.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 27 del 28.11.2001) – Proc. n° 120/A – Con atto di appello inviato in data 4.12.2001, La Società C.S. Lipari ha chiesto la riforma della decisione del Giudice Sportivo e la declaratoria di sussistenza della causa di forza maggiore, con conseguente ripetizione della gara emarginata; 31.983 Asserisce, in particolare, l’appellante di essere stata oggettivamente impossibilitata a raggiungere il campo di giuoco, a seguito della sospensione del servizio di Aliscafi di linea Lipari-Milazzo dovuta ad avverse condizioni metereologiche; Il Giudice Sportivo, dal canto suo, deliberava infliggendo le sanzioni oggi appellate, ritenendo sussistente la violazione delle norme procedurali che regolano la materia; Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, letti gli atti acquisiti al fascicolo, osserva quanto segue: a norma dell’art.55, commi 2 e 3, N.O.I.F., la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Il relativo procedimento e’ instaurato a norma degli artt. 24, c.5, lett. b) e 29, c.5, del C.G.S. A norma dell’art. 24, comma 5, C.G.S., inoltre, deve essere preannunciato reclamo entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara, mentre i motivi devono essere trasmessi entro sette giorni da quella della gara; Richiamate brevemente le superiori norme regolanti il procedimento rileva questa Decidente che detta procedura non e’ stata rispettata. La documentazione attestante l’eventuale causa di forza maggiore va presentata, a pena di nullità innanzi al Giudice di primo grado: trattasi, fra l’altro, di nullità insanabile in secondo grado, essendo tassativamente proibita la produzione di nuove prove in grado di appello. Poiché nulla risulta prodotto dalla Società C.S. Lipari al Giudice Sportivo, molto correttamente quest’ultimo ha inflitto le sanzioni in oggetto. In questa sede, non resta alla Commissione Disciplinare, che dichiarare la inammissibilità del reclamo proposto. Tale declaratoria impedisce, qualsiasi valutazione nel merito della questione. In ultimo, per mera completezza espositiva, non si ritiene applicabile alla fattispecie il principio di diritto sancito dalla C.A.F. con sentenza n° 29c/15-4-88/10, invocata dall’appellante: difetterebbe al riguardo, qualsiasi prova circa la “scelta” in precedenza fatta del mezzo, e circa la “non prevedibilità e non evitabilità” dell’impedimento addotto. P.T.M. DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra proposto, confermando, per l’effetto, l’impugnata decisione; di incamerare la tassa reclamo di £. 200.000.= già versata.
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