COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI POL. AQUILA CALATINA di Caltagirone (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA ALBA NISCEMI/AQUILA CALATINA del 9.12.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n°128/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSI
POL. AQUILA CALATINA di Caltagirone (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA ALBA NISCEMI/AQUILA CALATINA del 9.12.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n°128/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Musto Alberto, nato il 18.7.1986, iscritto dalla Società Alba Niscemi nella distinta gara della gara prima indicata;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il reclamo e’ da dichiarare improponibile in quanto a norme dell’art. 12, n° 5 primo comma – C.G.S.
“la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l’applicazione della sanzione quando vengono effettivamente utilizzati nella gara stessa”;
Considerato che il calciatore Musto Angelo non ha preso parte, effettivamente, alla gara in esame il reclamo proposto va respinto;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa non versata (£. 200.000.= pari a € 103)
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