COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. FERLA (SR) – (avverso punizione sportiva 0-2; inibizione dirigente Schifitto Salvatore al 2.12.2006; squalifica tecnico Iaci Paolo al 30.1.2002; squalifica calciatori Veca Domenico per sette gare; Di Pasquale Vittorio, Sicura Salvatore e Spagnolo Luca per 5 gare e Rossetto Emanuele per 2 gare – GARA CANICATTINESE/FERLA del 2.12.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA- C.U. n° 28 del 5.12.2001) – Proc. n° 114/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. FERLA (SR) – (avverso punizione sportiva 0-2; inibizione dirigente Schifitto Salvatore al 2.12.2006; squalifica tecnico Iaci Paolo al 30.1.2002; squalifica calciatori Veca Domenico per sette gare; Di Pasquale Vittorio, Sicura Salvatore e Spagnolo Luca per 5 gare e Rossetto Emanuele per 2 gare – GARA CANICATTINESE/FERLA del 2.12.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA- C.U. n° 28 del 5.12.2001) – Proc. n° 114/A – Con appello ritualmente proposto, l’A.S. Ferla ha chiesto la riforma delle sanzioni in oggetto, ritenendo le stesse non rispondenti ai fatti realmente verificatisi; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva quanto segue: la descrizione delle singole condotte poste in essere dai tesserati in oggetto nei confronti del direttore di gara, non pone dubbi di sorta circa la loro gravità e la riconducibilità delle stesse ai singoli autori, identificati singolarmente dal direttore di gara senza incertezza alcuna; Risulta palese che, detti comportamenti, nel loro complesso hanno indotto l’arbitro a sospendere la gara: decisione questa che va condivisa, attesa la particolare situazione verificatasi; Ritenuta inappellabile la squalifica inflitta al calciatore Rossetto Emanuele, ai sensi dell’art. 41, c.3, C.G.S. e l’assenza di alcuna “causa pretendi” in ordine alla chiesta ripetizione della gara, risultando estremamente generica e sintetica quella di cui all’atto di appello; In ordine al quantum delle sanzioni, si osserva che le stesse si appalesano proporzionate e gradate alla condotta posta in essere dai singoli tesserati. Atteso quanto sopra, non si ritiene di dovere accogliere l’appello proposto; P.T.M. DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra proposto e di confermare per l’effetto l’impugnata decisione; di incamerare la relativa tassa di £. 200.000.=, pari a€ 103, già versata, e dispone la restituzione all’appellante della maggiore somma versata di £. 50.000.= pari a € 26.
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