COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO (TP) – (avverso squalifiche calciatori Foscari Filippo 3 gare; Foscari Gaetano 3 gare – GARA FOLGORE 2000 CASTELVETRANO/CAMPOBELLO del 9.12.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 29 del 12.12.2001) – Proc. 140/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 9/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO (TP) – (avverso squalifiche calciatori Foscari Filippo 3 gare; Foscari Gaetano 3 gare – GARA FOLGORE 2000 CASTELVETRANO/CAMPOBELLO del 9.12.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 29 del 12.12.2001) – Proc. 140/A – Ricorre la Società interessata chiedendo la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe; deduce a difesa la non intenzionalità dell’addebito determinato dalla tensione del momento; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello esaminati gli atti di gara, osserva: Possono essere tenuti in considerazione i motivi dedotti nell’atto di opposizione perche’ il fatto contestato si e’ estrinsecato in mere espressioni labiali che non hanno prodotto ulteriori conseguenze; ciò induce questa Decidente a riformare i provvedimenti impugnati; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in due gare la squalifica a carico dei calciatori Foscari Filippo e Foscari Gaetano (S.C. Folgore); senza addebito di tassa non versata.
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