COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CASTELTERMINI (AG) – (avverso perdita GARA CASTELTERMINI/BARRESE del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U,. n° 44 del 3.4.2002) – Proc. n° 319/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CASTELTERMINI (AG) – (avverso perdita GARA CASTELTERMINI/BARRESE del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U,. n° 44 del 3.4.2002) – Proc. n° 319/A – Con appello ritualmente proposto la Società in epigrafe chiede l’annullamento del provvedimento emesso in primo grado e di conseguenza la ripetizione della gara, negando che nessun danno fisico e’ stato arrecato al direttore di gara ed agli assistenti arbitri; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito all’udienza dibattimentale del 16.4.2002 il dirigente Giuliano Carmelo Massimo, osserva: Dalla lettura del referto di gara dell’arbitro e degli assistenti arbitri emerge con estrema chiarezza che i fatti illeciti si sono verificati; inoltre il direttore di gara ha precisato senza alcun ombra di dubbio di non essere in grado di potere continuare la gara , sia per le proprie condizioni fisiche a seguito di un lancio di oggetto, sia per gli episodi illeciti avvenuto in campo; E’ d’uopo precisare, che a norma del C.G.S. gli atti ufficiali di gara godono di fede privilegiata di prova e, pertanto, non può l’odierna appellante, con espressioni puramente personali, mettere in dubbio il contenuto degli atti ufficiali di gara; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto, perchè infondato in fatto ed in diritto; di addebitare la tassa di euro 103 sul conto intrattenuto dalla Società presso questo Comitato.
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