COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 175/01-gc. Reclamo Presentato Dal Niccolao Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato Il Sig. Forza Giuseppe Fino Al 31.03.2003. (C.U. N° 31 Del 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 175/01-gc. Reclamo Presentato Dal Niccolao Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pistoia Che Ha Squalificato Il Sig. Forza Giuseppe Fino Al 31.03.2003. (C.U. N° 31 Del 07.03.2002) Il Giudice Sportivo Provinciale di Pistoia squalificava a tutti gli effetti fino al 31 marzo 2003 il tesserato Forza Giuseppe poiché questi, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento offendeva il D.G. e, avviandosi verso gli spogliatoi, gli sputava addosso colpendolo alle spalle e al collo. I fatti accadevano nel corso della gara Niccolao – Rinascita del 9 marzo 2002. Avverso tale decisione reclamava la società Niccolao calcio, con un breve scritto che sostanzialmente mette in dubbio il gesto del giocatore – non potendo essere stato in grado di sputare alle spalle dell’arbitro poiché quest’ultimo si sarebbe trovato dietro al giocatore. Nessun altro elemento viene riferito dalla reclamante. Il reclamo non merita accoglimento. Sul gesto, non vi sono dubbi; gli atti di gara appaiono chiarissimi, e nulla di utile apporta la società Niccolao Calcio. Relativamente all’entità della sanzione, questa appare equa e ben calibrata sul grave gesto compiuto dal Forza Giuseppe. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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