COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 147/01-gl. Gara Valpiana-Casotto Pescatori (1-3) del 10/2/02. Campionato III categoria,in C.U. Provinciale Grosseto n. 28 del 13/2/2002.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 147/01-gl. Gara Valpiana-Casotto Pescatori (1-3) del 10/2/02. Campionato III categoria,in C.U. Provinciale Grosseto n. 28 del 13/2/2002. Reclamo della Società Valpiana avverso le decisioni del G.S. Provinciale relative alle seguenti sanzioni: 1)calciatore Valori Juri squalificato nella sua veste di capitano della squadra fino al 12/5/2002 in quanto ”al termine della gara, immediatamente dopo il fischio finale, il D.G. veniva colpito alla spalla sinistra con una forte pallonata che gli procurava momentaneo dolore; poichè il D.G. era volto da un altro lato non era in grado di stabilire il responsabile del fatto ed una volta giratosi, notava più di un calciatore della Soc. Valpiana nella zona di provenienza del pallone.” 2)calciatore Valori Juri squalificato fino al 12/6/2002 ,cui dovrà essere sommata la sanzione di cui al punto precedente in caso di mancata individuazione del responsabile del fatto lesivo, in quanto” successivamente al fatto di cui al punto precedente, mentre il D.G. stava parlando con un dirigente, riceveva una forte spinta sulla schiena, presumibilmente una spallata, che gli procurava forte momentaneo dolore che perdurava, seppure in forma lieve, per alcune ore;il D.G. individuava il responsabile nel calciatore Valori Juri (capitano) il quale con atteggiamento ironico affermava di essere stato spinto, cosa ritenuta falsa dal D.G. che riteneva il gesto intenzionale, in quanto nella zona non vi era alcuno che potesse avere spinto il Valori.” 3)ammenda pari ad euro 52 per non avere posto in essere accorgimenti tali da preservare la integrità della vettura del D.G. posta all’interno del recinto di gioco. Salvo il diritto del D.G. ad ottenere il risarcimento del danno subito. 4)squalifica per tre giornate al calciatore Bardelli Massimo per offese e minacce al D.G. 5)squalifica fino al 12/8/2002 al calciatore Costanzo Walter il quale “protestando contro una decisione del D.G., si avvicinava a quest’ultimo con tono aggressivo ed irriguardoso, cercando di colpirlo al volto con una spallata, ma in seguito ad uno spostamento ,l ’urto avveniva sulla spalla destra del D.G., senza peraltro provocare conseguenze; quindi si allontanava offendendo e minacciando il D.G. stesso ,che gli notificava l’espulsione, in seguito alla quale il Costanzo reiterava le minacce nel confronti del D.G. alludendo anche a possibili rischi per la vettura di quest’ultimo (parcheggiata all’interno del recinto di gioco). Per quanto attiene il punto 1 la reclamante pur riportando il fatto in una identità temporale diversa non è in grado di fornire il nominativo del responsabile dello stesso .Per quanto attiene il punto 2 la reclamante sostiene che il fatto deve ritenersi incidentale in quanto il proprio tesserato sarebbe inciampato e, istintivamente, si sarebbe aggrappato all’arbitro .Per quanto concerne la sanzione pecuniaria, la reclamante sostiene che il D.G. ha regolarmente lasciato l’impianto sportivo senza fare alcuna constatazione circa eventuali danni subiti alla propria autovettura. In relazione alla sanzione al calciatore Bardelli Massimo la reclamante conferma le offese ma nega le minacce. Infine, relativamente alla squalifica del calciatore Costanzo Walter la reclamante sostiene che il calciatore ha toccato l’arbitro ad un braccio per richiamarne l’attenzione ed a seguito dell’espulsione lo stesso si sarebbe allontanato senza dire alcunchè. La reclamante conclude per una rivisitazione dei fatti da parte dell’Organo giudicante di seconda istanza e per una riduzione delle sanzioni inflitte alla Società ed ai propri tesserati. Il D.G. nel supplemento di rapporto analizza con cura incredibilmente meticolosa tutti i fatti ascritti alla reclamante ed ai propri tesserati, portando a conoscenza questa C.D. di tutto quello che è avvenuto in occasione della gara in esame ,confermando di fatto quanto già asserito in prime cure. In sede di audizione avanti alla C.D. la reclamante ha contestato la versione dei fatti data dal D.G. confermando le proprie tesi difensive. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo in ogni sua parte. I fatti ascritti alla Società reclamante ed ai propri tesserati sono da ritenersi gravi e meritevoli di sanzione. Nel diritto sportivo la versione dei fatti fornita dal D.G. costituisce prova privilegiata in mancanza di riscontri oggettivi in senso negativo. Le sanzioni appaiono ben graduate relativamente alla loro afflittività. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, relativamente al Bardelli Massimo la decisione è stata presa all’udienza del 1/3/02 e dispone l’addebito della relativa tassa.
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