COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 194/01-gc. Reclamo Presentato Dall’u.S. Pomarance Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pisa Che Ha Squalificato Il Sig. Mucci Giovanni Fino Al 15.10.2002. C.U. N° 36 Del 18.04.2002
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
194/01-gc. Reclamo Presentato Dall’u.S. Pomarance Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Pisa Che Ha Squalificato Il Sig. Mucci Giovanni Fino Al 15.10.2002. C.U. N° 36 Del 18.04.2002
Il Giudice Sportivo Provinciale di Pisa squalificava il sig. Mucci Giovanni fino al 15 ottobre 2002 per aver colpito al volto un giocatore avversario con la mano semichiusa sferrandogli un forte colpo. Da tale comportamento si innestava una mischia fra tesserati di entrambe le squadre che si scambiavano spinte.
I fatti accadevano nel corso della gara Pomarance – Bellaria del 14 aprile 2002.
Avverso tale decisione del Primo Giudice la società adiva questa Commissione proponendo reclamo.
Osserva il Collegio che il reclamo è stato inoltrato mediante spedizione per posta prioritaria, e non per raccomandata o negli altri modi indicati dal C.G.S. (ad esempio, telefax, telegramma o posta elettronica, alle condizioni previste dalle norme e sempre che vi sia la relativa sottoscrizione; trattasi di norma a tutela dei tesserati).
Da tale fatto ne deriva la palese ed insanabile inammissibilità del gravame proposto.
Al fine di fornire un utile contributo ai tesserati, si evidenzia che anche qualora il reclamo fosse stato ritualmente inoltrato, altri due rilievi avrebbe dovuto muovere questa Commissione, ovvero: la totale inesistenza dei motivi del reclamo, privo anche di una qualsivoglia generica richiesta, lacuna che avrebbe anch’essa, da sola, comportato l’inammissibilità, nonché la presenza della richiesta di audizione del tesserato inibito, il quale, come ben evidenziato in altra decisione emessa in data odierna, non può essere ascoltato se non propone reclamo in proprio, né tantomeno può essere udito quale testimone, non vertendosi in materia di illecito sportivo.
Quanto sopra esposto assorbe ogni altra questione ed è quindi precluso a questo Collegio entrare nel merito della decisione del Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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