COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 182/01-rn.Reclamo Pol. S. Clemente Reggello Avverso Ammendo € 129,00 (C.U. N° 38 Del 2732002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 182/01-rn.Reclamo Pol. S. Clemente Reggello Avverso Ammendo € 129,00 (C.U. N° 38 Del 2732002) Propone rituale reclamo la Pol. S. Clemente Reggello avverso l’ammenda in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Firenze con la seguente motivazione: “Per persone estranee nel recinto spogliatoi che offendevano il D.G. a fine gara, nonché per insufficiente custodia dell’autovettura del D.G. che rimaneva danneggiata”. La società reclamante chiede una riduzione dell’ammenda sostenendo che le persone estranee erano il Presidente della società ed un giornalista, mentre l’auto del D.G. non era stata fatta controllare prima della gara, non erano state consegnate le chiavi al dirigente accompagnatore ed era stata posteggiata nel recinto esterno insieme ad altre autovetture dei dirigenti. La C.D. esaminati gli atti, acquisto il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto ribadisce quanto già oggetto di rapporto e conferma che vi era almeno una persona estranea (altre al presidente, comunque non in nota), e che tale persoana lo offendeva, ed un’altra persona che non faceva alcun commento. Quanto alla custodia dell’autovettura, il D.G. riferisce che il dirigente accompagnatore lo invitava a posteggiare l’auto in una zona riservata, ma accessibile a chiunque poiché interclusa da una semplice sbarra, e che in tale zona non era posteggiata alcuna macchina oltre a quella dell’arbitro, nessun graffio era presente prima della gara e non era stato fatto vedere in quanto inesistente, inoltre le chiavi erano state messe a disposizione del dirigente pur essendo nello spogliatoio arbitrale. Nel mentre si ricorda che il rapporto ed il supplemento costituiscono nel nostro ordinamento prova privilegiata, si evidenzia come nel caso di specie anche la reclamante ammetta la presenza di persone estranee nel recinto spogliatoi, tali dovendosi ritenere le persone non in nota e comunque sconosciute al D.G. (di norma il Presidente anche se non in nota si presenta all’arbitro e lo stesso dicasi per eventuali rappresentanti della stampa), in ogni caso dato che una delle tre persone indirizzava offese, è di tutta evidenza che a nessuno è consentito ingiuriare sia o meno abilitato all’accesso nel recinto spogliatoi. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it