COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 187/01-gl. Gara Capezzano Pianore-Palleronese (2-0) del 16/3/02 Campionato Juniores Provinciali, ( C.U. n.35 del 20/3/02 e n.36 del 27/3/02 del Comitato Provinciale di Massa Carrara. )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 187/01-gl. Gara Capezzano Pianore-Palleronese (2-0) del 16/3/02 Campionato Juniores Provinciali, ( C.U. n.35 del 20/3/02 e n.36 del 27/3/02 del Comitato Provinciale di Massa Carrara. ) Reclamo della Società Palleronese avverso la squalifica del calciatore Borghetti Christian fino a tutto il 20/11/2003 in quanto “dopo essere stato espulso per offese al D.G.,al momento della notifica dell’espulsione colpiva il D.G. con un violento calcio alla caviglia tanto da procurare intenso dolore e continuava nel suo atteggiamento minaccioso sia prima di abbandonare il campo che a partita conclusa”. La reclamante contesta la frase che ha originato l’espulsione definendola “di incerta destinazione e decifrazione”, asserisce che il colpo subito dall’arbitro è stato di natura involontaria e dovuto forse alla concitazione del momento e che “potrebbe essere stato causato dalla spinta di un compagno a seguito della quale lo stesso, cadendo, colpiva l’arbitro”. La reclamante contesta inoltre la sanzione così come comminata nel secondo C.U. in quanto inflitta in modo non conforme alle norme che regolano le sanzioni sportive ed infine chiede l’ammissione di prova testimoniale ed un confronto con il D.G. Conclude richiedendo l’audizione personale e la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato riconducendola nei termini indicati nel C.U. n.35 del 20/3/02 ovvero per una squalifica fino al 20/11/02. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma sostanzialmente il primo atto redatto dopo la gara. La reclamante, all’udienza del 10/5/02, ha contestato il supplemento di rapporto dell’arbitro ribadendo le tesi difensive sostenute nel gravame. La C.D., esaminati gli atti ufficiali ,preso atto della comparizione della reclamante avanti a se, respinge il reclamo. In via preliminare occorre evidenziare, ancora una volta, che nel giudizio sportivo non è ammesso il confronto fra l’arbitro e le parti (art.30 n.4 C.G.S.), nè la prova testimoniale (tranne nel caso di cui all’art.37 n.5 C.G.S.). Da una semplice lettura delle Carte Federali in generale e del Codice di Giustizia Sportiva in particolare, che tutti i tesserati dovrebbero conoscere, si evincono con chiarezza quali sono i mezzi di prova ammessi all’Ordinamento Federale. Da quanto esposto la richiesta della reclamante sul punto deve essere rigettata. In uguale misura deve essere rigettata l’eccezione di validità del contenuto sanzionatorio risultante dal primo comunicato in danno della sanzione indicata nel secondo comunicato. In realtà, come ben evidenziato nel testo del C.U. n.36, trattasi di mero errore materiale di trascrizione che pertanto non inficia il contenuto della motivazione della sanzione espresso nel precedente C.U. Per quanto attiene il merito del reclamo le tesi sostenute dalla Società Palleronese non appaiono convincenti nè significative nel senso di potere in qualche modo dubitare della bontà del rapporto arbitrale. Ancora una volta si ricorda che nel processo sportivo le versione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce prova privilegiata (art.31 comma A,lett.a1 del C.G.S.) e nel caso di specie non sussistono elementi idonei a porre in dubbio la versione fornita dal D.G. Per quanto attiene infine le esimenti giustificative sostenute dalla reclamante in sede di audizione (particolare stato emotivo dovuto alla notizia di un furto subito nella propria autovettura, correttezza sportiva del tesserato nell’arco della propria carriera calcistica, funzione educativa dello sport),non possono trovare albergo in sede di riduzione della sanzione. Anzi, non si riesce a comprendere per quale motivo debba essere l’arbitro a fare le spese dello stato emotivo del tesserato a causa del furto subito, nè per quale motivo non debba sanzionarsi il calciatore che, comportandosi esattamente al contrario da come avrebbe dovuto, ha posto in essere atteggiamenti che con lo sport non hanno niente e che spartire. Per quanto attiene l’entità della sanzione, stante la gravità degli atti compiuti dal tesserato, la stessa appare di non particolare severità. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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