COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 208/01-rn Reclamo A.C. Massa’91 Avverso Inibizione Peselli Dario Fino Al 30102003 Ed Ammenda Di € 155 (C.U. N° 40 Del 25/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 208/01-rn Reclamo A.C. Massa’91 Avverso Inibizione Peselli Dario Fino Al 30102003 Ed Ammenda Di € 155 (C.U. N° 40 Del 25/2002) Propone rituale reclamo la A.C. Massa ‘91 avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S. Provinciale di Massa con articolate motivazioni in ordine al comportamento del signor Peselli Dario dirigente accompagnatore per aver offeso minacciato e più volte tentato di aggredire il D.G. reiterando poi tali comportamenti e, quanto all’ammenda per il comportamento dei propri sostenitori e per presenza di non autorizzati nel recinto spogliatoi e per aver fornito al D.G. una bottiglietta contenente urina. La società reclamante nel proporre reclamo e nel chiedere una riduzione delle sanzioni impugnate, ammette il comportamento non regolamentare del proprio tesserato, ma lo giustifica poiché, a suo dire, il Peselli avrebbe “perso la testa” in quanto l’Arbitro non avrebbe interrotto il gioco per soccorrere un calciatore a terra; quanto all’ammenda la società contesta che la bottiglietta fornita al D.G. potesse contenere urina, ma solo acqua del rubinetto. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto precisa la dinamica dei fatti ascritti al Peselli ed anzi arricchisce la descrizione dei fatti con elementi che fanno ritenere la condotta del Peselli particolarmente grave e meritevole della sanzione irrogata dal primo giudice. Per quanto attiene all’ammenda, incontestate le restanti violazioni, il D.G. si sofferma nel supplemento sul contenuto della bottiglietta precisando di non averne assaggiato il contenuto, ma di avere avuto la certezza che si trattasse di urina per il colore, la schiumosità superficiale e dall’odore, nonché dall’atteggiamento “di sdegno” manifestato dal dirigente accompagnatore della squadra avversaria e dal massaggiatore del Massa ’91. Sotto il profilo dell’entità le sanzioni comminate dal primo giudice sono congrue e vanno confermate. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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