COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 015/01-cr Reclamo della A.S Olimpia Firenze avverso esito gara Olimpia Firenze – Ponte a Greve del 06.10.2001 valida per il campionato di Terza categoria ( risultato 1 – 2 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 015/01-cr Reclamo della A.S Olimpia Firenze avverso esito gara Olimpia Firenze – Ponte a Greve del 06.10.2001 valida per il campionato di Terza categoria ( risultato 1 – 2 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la A.S Olimpia Firenze chiede vedersi assegnare vinta la gara in oggetto indicata sostenendo che la partecipazione alla stessa del calciatore Benucci Maurizio , schierato dalla compagine avversaria era da ritenersi irregolare essendo pendente a suo carico una giornata di squalifica mai scontata. Niente ha controdedotto la soc. Ponta a Greve malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Benucci fu squalificato nella decorsa stagione sportiva per somma di ammonizioni dopo l’ultima giornata di campionato (C.U 45 del 13.06.2001). La stessa non fu scontata nella stagione sportiva 2000/2001 e pertanto doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva ( art 17 comma 6 C.G.S) , nella prima gara di campionato, quella appunto in contestazione. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo come proposto ed in applicazione dell’art 12 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Ponte a Greve la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2 . Inoltre infligge al calciatore Benucci Maurizio una ulteriore giornata di squalifica da scontarsi secondo le modalità previste dall’art. 17 comma 2 C.G.S . Al Sig. Borghi Moreno , quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 19.11.2001 ed alla società l’ammenda di lire 100.000 (Euro 51.64 ) . Ordina la restituzione della tassa versata.
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