COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 091/01-cr. Reclamo del G.R.C San Leone avverso esito gara Real Impruneta – San Leone del 01.12.2001 valida per il campionato di terza categoria.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 091/01-cr. Reclamo del G.R.C San Leone avverso esito gara Real Impruneta – San Leone del 01.12.2001 valida per il campionato di terza categoria. Sostenendo l’irregolare tesseramento del calciatore Romanelli Marco, impiegato dalla soc. Real Impruneta nella gara in oggetto indicata, il G.S San Leone chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lettera a) del C.G.Sportiva. Controdeduce la società adita , comunicando come il calciatore sia regolarmente tesserato per essa società dal 18.10.2001 come da copia della richiesta di trasferimento che viene allegata. Il reclamo è infondato e merita di essere respinto. A seguito di richiesta di questo collegio, l’ufficio tesseramenti del C.R.Toscana, ha comunicato come il calciatore Romanelli marco risulti tesserato per la soc. real Impruneta a far data dal 18.10.2001 e pertanto la sua partecipazione alla gara del 1.12.2001 era del tutto regolare. P.Q.M Il reclamo in epigrafe indicato viene respinto e conseguentemente ordinato l’incameramento della relativa tassa.
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