COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 199/01-cr. Reclamo della A.S Lucca Calcio avverso esito gara Massa Macinaia – Lucca Calcio del 27.04.2002 valida per il Campionato di terza categoria (risultato 3 – 1 ).

15 COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 199/01-cr. Reclamo della A.S Lucca Calcio avverso esito gara Massa Macinaia – Lucca Calcio del 27.04.2002 valida per il Campionato di terza categoria (risultato 3 – 1 ). Con rituale e formalmente corretto reclamo, l’A.S Lucca Calcio chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato evidenziando come allo stesso abbia preso parte il calciatore Bianchi G.Luca schierato dalla Massa Macinaia , malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la societa’ chiamata in causa malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto Osserva il collegio , come il calciatore Bianchi G.Luca , sia stato squalificato per recidivita’ in ammonizioni, per una giornata (C.U 39 del 26.04.2002 ). La stessa doveva essere scontata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul C.U e quindi nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento ( art.17 comma 2 C.G.S). Contrariamente a quanto sopradetto . il calciatore viene impiegato nella gara del 27.04.2002 (schierato inizialmente con il numero 15 viene impiegato a partire dal 15 del II tempo ) e pertanto in posizione irregolare tanto da invalidare il risultato della gara. P.Q.M La C.D accoglie il proposto reclamo ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art.12 comma 5 , infligge alla soc. Massa Macinaia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/2. Inoltre infligge al calciatore Bianchi G.Luca Una ulteriore giornata di squalifica e al sig. Tuccori Giacomo quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 09.06.2002 Ordina la restituzione della tassa versata.
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