COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 206/01-cr . reclamo della A.C Figline avverso esito gara G.S Mediceo – A/C Figline del 04.05.2002 valida per il campionato di terza categoria. (risultato 5 – 0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 206/01-cr . reclamo della A.C Figline avverso esito gara G.S Mediceo – A/C Figline del 04.05.2002 valida per il campionato di terza categoria. (risultato 5 – 0 ) Alle ore 10.57 del 06 Maggio 2002 , la soc. A.C Figline invia al Giudice sportivo del Comitato FIGC di Prato , un telex preannunciando un reclamo relativamente all’esito della gara G.S Mediceo Poggio a Caiano – A.C Figline del 04 maggio 2002 valida quale ultima gara del campionato di Terza Categoria. Il Giudice Sportivo , stante la sua incompetenza a decidere (art. 42 comma 3 C.G.S) , trasmette opportunamente gli atti a questa Commissione Disciplinare per una valutazione di merito. Nella riunione del 10.05.2002 , il collegio esamina la missiva pervenuta ed emerge come il contenuto della stessa , possa indifferentemente rappresentare sia un preannuncio di reclamo (peraltro non necessario ) sia un reclamo vero e proprio atteso che in essa , seppur mancante di una specifica richiesta , si possono ravvisare tutte le doglianze della soc. Figline in ordine allo svolgimento dell’incontro in oggetto indicato e conclude per la inammissibilita’ del gravame per le considerazioni che seguono. A)- Se le intenzioni della reclamante fossero state quelle di considerare la missiva inviata un Reclamo, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile perche’ privo di sottoscrizione ( difetto che impedisce di affermarne la validita’ rituale e sostanziale) ed inoltre privo della prova di invio contestuale alla controparte ( art. 29 comma 5 C.G.S ). B)- Se le intenzioni della reclamante fossero state quelle di far seguire un “ Regolare” reclamo che potesse sanare i difetti di cui al punto “A:” , lo stesso non potrebbe trovare ingresso in quanto, stante le decisioni assunte dal Presidente Federale in tema di abbreviazione dei termini durante le ultime Tre gare di Campionati della Lega Nazionale Dilettanti (C.U 7/A allegato al C.U 33 Comitato Regionale Toscana) , avrebbe dovuto essere nella disponibilita’ materiale del collegio in data 02 Maggio 2002. P.Q.M La commissione dichiara inammissibili le doglianze espresse dalla soc. Figline ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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