COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL DIRIGENTE PIERDOMENICO MARIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE FINO AL 31/1/04) IN RELAZIONE ALLA GARA 2000 REAL PESCARA/SERRESE DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.A (C.U. N.37 DEL 20/2/03 COM.PROV.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL DIRIGENTE PIERDOMENICO MARIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE FINO AL 31/1/04) IN RELAZIONE ALLA GARA 2000 REAL PESCARA/SERRESE DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.A (C.U. N.37 DEL 20/2/03 COM.PROV.REG.ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto il dirigente Pierdomenico Mario, tesserato con la società 2000 Real Pescara, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver rivolto ingiurie all’arbitro e tentato a fine gara di afferrarlo per la testa non riuscendovi per l’intervento di persone presenti; quindi gli sbatteva addosso con violenza la porta dello spogliatoio colpendolo al volto ed alla spalla chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante di aver rivolto ingiurie all’arbitro, ma di non aver mai tentato di aggredirlo né di avergli sbattuto addosso la porta dello spogliatoio. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che l’aggressione non è riuscita solo per l’intervento fattivo di altre persone e che la porta sbattutagli sulla testa e sulla spalla ha provocato momentaneo dolore Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al dirigente Pierdomenico Mario è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che lo stesso ha tenuto un comportamento gravemente e reiteratamente ingiurioso, nonché violento nei confronti del direttore di gara Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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