COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE COLLEVECCHIO FORTUNATO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER TRE TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO – PENNE DISPUTATA IL 23 /03/2003 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.47 DEL 27/03/2003 COMITATO REG.LE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE COLLEVECCHIO FORTUNATO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER TRE TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO - PENNE DISPUTATA IL 23 /03/2003 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.47 DEL 27/03/2003 COMITATO REG.LE) Con appello ritualmente proposto il calciatore Collevecchio Fortunato , tesserato con la Societa' Notaresco , ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. perche' per protestare, urlava offese nei confronti dell'arbitro; notificatagli l'espulsione continuava a gridare e tentava di recarsi verso lo stesso arbitro ma veniva fermato da compagni; quindi tra il primo e il secondo tempo, sostava fuori degli spogliatoi e continuava a protestare chiedendone la riduzione. Ha dedotto l'appellante che i fatti si sono svolti esattamente come riportato nella parte motiva del provvedimento impugnato, almeno in relazione alle proteste, definite dallo stesso protagonista vivace ed esagerate. Tuttavia in ragione del proprio pentimento e delle scuse rivolte all'arbitro si richiedeva una riduzione della squalifica. Osserva la Commissione che l'appello e' infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore e' congrua ed adeguata in quanto alla luce degli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore Collevecchio Fortunato ha tenuto un comportamento contrario ai principi di lealta', correttezza e probita' per avere non solo protestato in maniera vivace ed esagerata nell'occassione della concessione di un rigore alla squadra avversaria, ma per aver continuato ad adottare tale deprecapibile comportamento anche dopo la notifica dell'espulsione e, addirittura, durante la pausa tra i due tempi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l'appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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