COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CIVITAQUANA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE TRABUCCIO GIOVANNI FINO AL 31/12/06) IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCUFO/CIVITACQUANA DISPUTATA IL 15/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.45 DEL 20/3/03 COM. REG. AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CIVITAQUANA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE TRABUCCIO GIOVANNI FINO AL 31/12/06) IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCUFO/CIVITACQUANA DISPUTATA IL 15/3/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.45 DEL 20/3/03 COM. REG. AQ) Con appello ritualmente proposto la soc.A.S.Civitaquana ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. , per aver il dirigente Trabucco colpito l’arbitro della gara con uno schiaffo sulla mano causando la caduta del taccuino e procurando dolore per il conseguente gonfiore che gli impediva di continuare la gara. Lo stesso, peraltro, reiterava ingiurie e minacce tentando nuovamente di aggredirlo, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il Trabucco avrebbe solo sfilato il taccuino dalla mano dell’arbitro senza colpirlo. L’arbitro, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali si era estrinsecato il comportamento del Trabucco ed allegando copia del certificato del P.S. dell’Ospedale di Pescara attestante le contusioni riportate al dito indice della mano sinistra con prognosi di gg.5. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al dirigente è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro), risulta che lo stesso ha tenuto un comportamento gravemente scorretto reiterando ingiurie e minacce; colpendolo con violenza alla mano sinistra e procurandogli serie conseguenze, tentando di aggredirlo; causando, infine la sospensione della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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