COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE D’AURELIO FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA CASALI D’ASCHI/CERCHIO DISPUTATA IL 13/4/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.A (C.U. N.55 DEL 17/4/03 COM.REG.ABRUZZESE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE D’AURELIO FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA CASALI D’ASCHI/CERCHIO DISPUTATA IL 13/4/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.A (C.U. N.55 DEL 17/4/03 COM.REG.ABRUZZESE) Con appello ritualmente proposto, il calciatore D’Aurelio Francesco, tesserato con la società Casali D’Aschi, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver aggredito l’arbitro afferrandolo per il collo e procurando allo stesso lesioni guaribili in gg.5 come da referto del Nosocomio di Pescina, nonché rivolto al direttore di gara offese e minacce chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante di aver solo protestato nei confronti del direttore di gara ma di non averlo aggredito, L’arbitro della gara nel supplemento allegato al referto ha puntualmente riferito l’esatto svolgimento dei fatti. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore D’Aurelio Francesco ha tenuto un comportamento violento nei confronti del direttore di gara tanto da costringere lo stesso a ricorrere alle cure mediche dopo la conclusione della gara a seguito delle lesioni riportate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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