COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. OTTOMILA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA SS OTTOMILA CALCIO/CASTELLAFIUME DISPUTATA IL 20/10/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA S.S. OTTOMILA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA SS OTTOMILA CALCIO/CASTELLAFIUME DISPUTATA IL 20/10/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA.
Con reclamo ritualmente proposto la S.S.Ottomila Calcio ha chiesto infliggersi alla S.S.Castellafiume la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, per aver quest’ultima società utilizzato il calciatore Petrini Massimo che non aveva titolo a prendervi parte perché squalificato.
La società controinteressata non ha fatto pervenire deduzioni a difesa. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Petrini Massimo, utilizzato dalla S.S.Castellafiume nella gara oggetto di reclamo, era stato squalificato per due gare con provvedimento adottato dal G.S. del Com.Prov.Aq: e pubblicato sul C.U. n.35 del 9/5/02.
Lo stesso, pertanto, non aveva titolo a partecipare all’incontro di cui si discute, con la conseguenza che alla S.S.Castellafiume deve infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art.7, comma quinto,C.G.S.
Alla sanzione come sopra comminata consegue l’ammenda di euro 104,00 in danno della S.S.Castellafiume per responsabilità oggettiva , in quanto recidiva per tale infrazione.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla S.S.Castellafiume la sanzione della perdita della gara S.S.Ottomila Calcio/S.S.Castellafiume con il punteggio di 2-0, nonché l’ammenda di euro 104,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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